venerdì 26 ottobre 2012

Deducibili i beni concessi in comodato, purché strumentali e inerenti


La strumentalità non è esclusa anche nel caso di utilizzazione indiretta, come quella che sorge dal comodato

In caso di beni concessi in comodato a terzi, il soggetto comodante può dedurre il relativo costo negli esercizi di competenza mediante la procedura di ammortamento. Condizione necessaria è che tale costo soddisfi il requisito dell’inerenza. In linea di principio, con riferimento ai beni dell’impresa presso terzi, l’Amministrazione finanziaria ha osservato che non viene meno il carattere della strumentalità per il solo fatto che i beni vengono collocati fuori dallo stabilimento dell’impresa stessa.

Ultimi giorni per la comunicazione dei contratti di leasing e noleggio


Scade il 29 ottobre 2012 il termine per l’adempimento per i contratti relativi all’anno 2011

Scade il prossimo 29 ottobre 2012 il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei contratti di leasing e noleggio relativi all’anno 2011. In particolare, tale adempimento, in origine previsto entro il 30 giugno 2012 dal provvedimento direttoriale del 5 agosto 2011, è stato da ultimo prorogato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia n. 2012/94713 del 25 giugno 2012.

Accertamento da studi: un aiuto anche da altri "sintomi" di evasione


Secondo la Cassazione, nel corso dell’attività istruttoria possono essere «innestate» altre variabili anche relative a diverse metodologie di controllo

In caso di ricorso alla metodologia della ricostruzione induttiva fondata sugli studi di settore, l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti, ma può fondare l’avviso di accertamento anche su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.

Se prima c’è stato l’accertamento è nullo il recupero del credito d’imposta


È sempre illegittima la duplicazione d’imposta

L’introduzione, ad opera della L. 311/2004, degli avvisi di recupero dei crediti d’imposta non può mai cagionare la duplicazione del tributo richiesto dall’Agenzia delle Entrate.
Questo è l’importante principio espresso dalla C.T. Prov. di Reggio Emilia con la sentenza dello scorso 22 ottobre, la n. 134 della quarta sezione.

lunedì 15 ottobre 2012

Liti condominiali quasi pronte per la "mediazione obbligatoria"


È al Senato, intanto, un Ddl. sull’interpretazione autentica dell’art. 5 sulla mediazione obbligatoria

Dai dati sulle attività di mediazione civile e commerciale di cui al DLgs. 28/2010 svolte dalle Camere di Commercio, rappresentati nella ricerca realizzata per Unioncamere dal consorzio AAster – svoltasi da settembre 2011 a settembre 2012 –, è emersa l’estrema convenienza della giustizia alternativa rispetto alla via ordinaria, sia in termini di tempi che di costi per la soluzione delle controversie. Basti pensare che – così si legge nel rapporto – il ricorso alla mediazione gestita dalle Camere di Commercio avrebbe generato un risparmio stimato di 123 milioni di euro, e a livello complessivo, al di fuori quindi dei procedimenti condotti dalle stesse, di oltre 480 milioni di euro.

Deroghe per i contratti a termine nelle start up innovative


In base al DL Crescita 2.0, per i primi 4 anni il ricorso a tale contratto viene "liberalizzato"

Creazione di un ambiente favorevole alla crescita e al rilancio della competitività, alla maggiore occupazione, in particolare giovanile, e all’attrazione di talenti e capitali dall’estero. Forte ancoraggio all’innovazione tecnologica e necessità di strutturarsi secondo modalità organizzative di tipo flessibile e dinamico, che rendano la gestione più semplice e meno onerosa. Sono queste, in sintesi, le finalità e le caratteristiche delle nuove imprese “start up innovative” introdotte dal decreto “Crescita 2.0”, con implicazioni anche sul piano dell’organizzazione delle risorse umane.

Sono nulle anche le clausole compromissorie per arbitrato "irrituale"


Per la Cassazione, la controversia può essere introdotta solo davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria

La disposizione statutaria che preveda una clausola compromissoria per arbitrato “irrituale” non conforme alle indicazioni dell’art. 34 del DLgs. 5/2003 è radicalmente nulla e la controversia può essere introdotta solo davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza 10 ottobre 2012 n. 17287, aderendo a quell’orientamento (cfr. Cass. 9 dicembre 2010 n. 24867) che estende all’arbitrato “irrituale” (in cui le parti stabiliscono che la controversia deve essere definita dagli arbitri con una statuizione finale che non ha natura ed efficacia di sentenza, ma i caratteri propri di un libero accordo contrattuale) i principi sanciti per l’arbitrato “rituale” (cfr. da ultimo Cass. 13 ottobre 2011 n. 21202). In senso contrario, peraltro, si vedano Cass. 4 giugno 2010 n. 13664 e App. Napoli 14 gennaio 2009.

Nel caso di specie, il socio di una srl agiva in giudizio contro i relativi amministratori chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’autoattribuzione in comodato di taluni beni della società, nonché la revoca degli stessi e la condanna al pagamento del controvalore del godimento illegittimo. Gli amministratori eccepivano l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda per l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato “irrituale”, che prevedeva la nomina di un arbitro ad opera di ciascuna delle parti e del terzo arbitro di comune accordo tra le stesse o, in difetto, da parte del Presidente del Tribunale. Clausola non in linea con quanto sancito dall’art. 34, comma 2 del DLgs. 5/2003, che impone, a pena di nullità, di conferire il potere di nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, sostituito, in caso di omissione, dal Presidente del Tribunale.

Il Giudice di merito, ritenuta nulla la clausola compromissoria, disponeva la prosecuzione del giudizio. Gli amministratori proponevano, quindi, “regolamento di competenza”, sostenendo che la clausola, seppure nulla come clausola compromissoria per arbitrato “endosocietario”, avrebbe dovuto considerarsi valida come clausola di arbitrato di “diritto comune”. La Suprema Corte reputa infondato il “regolamento di competenza”, con conseguente competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria, dovendo ritenersi radicalmente nulla la clausola compromissoria non adeguata alla prescrizione dell’art. 34 del DLgs. 5/2003 (cfr. Cass. 13 ottobre 2011 n. 21202, Cass. 20 luglio 2011 n. 15892 e Cass. 9 dicembre 2010 n. 24867, in tema di responsabilità professionale dei notai per la redazione di un atto costitutivo di società recante una clausola compromissoria difforme dal disposto dell’art. 34 del DLgs. 5/2003).

La radicale nullità di simili clausole – con rifiuto della tesi del “doppio binario”, secondo la quale le clausole “non adeguate” potrebbero continuare ad applicarsi accanto a (o invece di) quelle conformi alla ricordata disposizione normativa – si fonda su una serie di argomentazioni che appare opportuno riproporre nella loro completezza: l’art. 34, comma 2 del DLgs. 5/2003 utilizza una terminologia che evidenzia la doverosità della previsione del particolare tipo di nomina; la sanzione della nullità è dettata dall’esigenza di garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione; se la norma prevedesse un semplice onere di adeguamento, la previsione della nullità sarebbe svuotata di ogni forza conformativa della realtà giuridica societaria, che rientra invece nelle finalità dell’intervento normativo; la disciplina delegata in tema di arbitrato è stata pacificamente dettata per superare le difficoltà applicative ed i contrasti giurisprudenziali riguardanti l’applicazione dell’arbitrato alla materia societaria e tale finalità sarebbe frustrata dalla possibilità di avvalersi di clausole diverse da quella espressamente prevista.

Le restanti argomentazioni sono le seguenti: il riconoscimento della “possibilità” che gli statuti societari rechino una clausola compromissoria con specifici requisiti non significa che essi possono contenere anche clausole con requisiti diversi, ma solo che è previsto non l’obbligo, ma la facoltà di inserire tale clausola; i lavori preparatori non contrastano l’interpretazione seguita perché, se è vero che l’arbitrato endosocietario non sostituisce “il modello codicistico (naturalmente ultrattivo anche in materia societaria)”, è altrettanto vero che la stessa relazione afferma che le clausole compromissorie inserite negli statuti “(essendo – peraltro – esclusa la soluzione di compromesso sulla base di una rigorosa interpretazione della legge delega) devono necessariamente prevedere, a pena di nullità, la designazione del collegio da parte di terzi imparziali”, con ciò confermando che il modello codicistico di arbitrato ultrattivo è solo quello che si ricollega al “compromesso” e non quello che potrebbe collegarsi ad una clausola compromissoria; l’esclusività della clausola compromissoria conforme all’art. 34 del DLgs. 5/2003 è confermata dalla maggioranza qualificata prevista per la relativa introduzione, che altrimenti non avrebbe alcuna giustificazione.