L’assoggettamento è solo alla disciplina della gestione della crisi da sovraindebitamento
La bozza del decreto “Crescita 2.0” approvato dal Governo prevede una disciplina ad hoc per le “start up innovative”, società che, se in possesso di determinati requisiti, godono di una serie di misure fiscali di favore, con deroghe anche al diritto societario e al diritto fallimentare e disposizioni specifiche in materia di rapporto di lavoro subordinato (artt. 25-32 della bozza – Sezione IX “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”).
Si tratta di società di capitali costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e con oggetto sociale esclusivo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico – art. 25 della bozza.
Come già anticipato, fra le norme appositamente previste per le start up innovative, vi sono anche quelle che regolano la crisi della società.
In particolare, l’art. 31 della bozza esclude, in caso di crisi, tale tipologia societaria dalle procedure concorsuali, con l’assoggettamento solo al procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Lo scopo è duplice. Innanzitutto, si intende – stando alla Relazione illustrativa – tenere in considerazione l’“elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione”. Inoltre, si vogliono ridurre i tempi della liquidazione giudiziale delle start up in crisi con un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dal RD 267/42 (L. fall.), “fondato non sulla perdita di capacità dell’imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali”. Quindi, al bando qualsiasi limitazione alla possibilità di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo.
A tal proposito, si ricorda che il “procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento” è disciplinato dal Capo II della L. 27 gennaio 2012 n. 3 (artt. 6-20), oggetto anch’esso di modifiche ad opera della bozza del decreto in esame (art. 18 della bozza), con l’intento di aumentarne l’efficacia e la capacità operativa. Tale procedura era stata, però, introdotta ancora prima dal DL 212/2011, agli artt. 1-11, ora abrogati dalla relativa legge di conversione L. 10/2012.
Crisi da sovraindebitamento per far ripartire le start up
La composizione delle crisi da sovraindebitamento consiste in una procedura negoziale, controllata in sede giudiziale, volta al raggiungimento di un accordo fra debitore e creditori al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali; accordo che ha come contenuto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri (art. 8, comma 1, della L. 3/2012).
Tornando alla bozza di decreto, viene previsto che, decorsi 12 mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria (di cui al nuovo art. 14-quinquies della L. 3/2012), l’accesso ai dati relativi ai soci sia consentito esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. La disposizione si applica anche a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai soci.
L’esenzione dalle procedure concorsuali opera in presenza della qualifica di “start up innovativa” e solo nel corso dei primi 4 anni dalla costituzione della società.
Più precisamente, cessa in generale l’applicazione della nuova disciplina prescritta per tale tipologia di società con la perdita di uno dei requisiti previsti prima della scadenza di 4 anni dalla data di costituzione e, in ogni caso, una volta decorsi 4 anni dalla data di costituzione.
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