giovedì 4 ottobre 2012

Sempre valide anche le cessioni di crediti a beneficio della consolidante


La circ. 38 dell’Agenzia analizza la nuova disciplina per i soggetti che optano per il regime del consolidato fiscale nazionale, introdotta dal DL 16/2012

Con la circolare n. 38/2012, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla nuova disciplina sulle cessioni delle eccedenze IRES e dei crediti di imposta tra soggetti che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale (introdotta dal DL 16/2012, conv. L. 44/2012).


In caso di cessione delle eccedenze IRES nell’ambito del consolidato fiscale nazionale, prima delle novità introdotte dal DL 16/2012, nella circ. Agenzia delle Entrate 18 luglio 2005 n. 35 era stato chiarito che il meccanismo di cui all’art. 43-ter del DPR 602/73 (per le particolari garanzie che fornisce) era l’unico strumento offerto al soggetto consolidante non solo per attribuire a soggetti terzi le eccedenze IRES emergenti dalla dichiarazione consolidata, ma anche per compensare tali eccedenze con i propri debiti tributari e previdenziali.

Pertanto, sulla base di quanto espresso nella richiamata circolare, ogniqualvolta la consolidante intendesse utilizzare tali eccedenze emergenti dal consolidato per la compensazione con propri debiti tributari e/o previdenziali, avrebbe dovuto indicare in dichiarazione i propri dati sia in qualità di soggetto cedente che in qualità di soggetto cessionario.
L’omessa indicazione in dichiarazione degli estremi della cessione avrebbe comportato il mancato perfezionamento della stessa – sostanziandosi in capo alla consolidante l’utilizzo di una eccedenza IRES non disponibile – e il conseguente disconoscimento della compensazione eseguita da parte dell’Amministrazione finanziaria (in realtà, tale contestazione risultava quasi sempre perdente in giudizio).

Al fine di attenuare gli effetti della mancata indicazione in dichiarazione dell’attribuzione delle eccedenze d’imposta – si osserva nella circolare n. 38/2012 dell’Agenzia – è stato introdotto il comma 2-bis nell’art. 43-ter del DPR 602/73 stabilendo che, in caso di cessione dell’eccedenza IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato (a beneficio della consolidante o delle consolidate), la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia della cessione. In tale caso, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 1 del DLgs. 471/97, nella misura massima stabilita.

Prima della conversione del DL 16/2012 ad opera della L. 44/2012, il comma 2-bis citato prevedeva che la cessione dell’eccedenza fosse efficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche in assenza dell’idonea compilazione del modello CNM solo quando il soggetto cessionario dell’eccedenza fosse anche la società consolidante.
Per effetto della conversione, tale previsione è venuta meno, con la conseguenza che la cessione dell’eccedenza è efficace anche quando la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto riguardi un soggetto diverso dalla consolidante.

Ad ogni modo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto, sebbene non infici la validità del trasferimento del credito ed il suo utilizzo in compensazione, comporta l’applicazione della sanzione di 2.065 euro (ossia la sanzione prevista dal citato art. 8, comma 1 del DLgs. 471/97 in misura massima), che andrebbe versata utilizzando il codice tributo “8116”.

Il principio viene esteso anche alla cessione degli altri crediti d’imposta
L’adesione al consolidato consente di beneficiare di una particolare disciplina della cessione delle eccedenze e dei crediti d’imposta individuali, a favore del gruppo. In particolare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) del DM 9 giugno 2004, ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’IRES della società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione. Tali crediti:
- possono essere trasferiti da ciascuna consolidata alla consolidante per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES;
- non possono essere trasferiti per un importo superiore al limite di 516.456,90 euro.

In sede di conversione del DL 16/2012 è stata aggiunta un’apposita disposizione (il comma 3-bis dell’art. 2 del DL 16/2012), per la quale, in caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione “orizzontale” tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo (ad esempio IRAP ed IVA), la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l’inefficacia della cessione. Anche in tal caso, se questi dati vengono omessi si applica la sanzione di 2.065 euro (ex art. 8, comma 1 del DLgs. 471/97 nella misura massima stabilita).

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