martedì 2 ottobre 2012

La duplice notifica della cartella di pagamento spaventa i contribuenti

A differenza di ciò che sostiene la Cassazione, per notificare una seconda cartella occorre annullare la prima



Vista l’importanza e la serietà dell’argomento, è opportuno tornare a soffermarsi sul principio affermato nella sentenza 16370/2012 della Suprema Corte, concernente la legittimità circa la duplice notifica della cartella di pagamento ove il primo atto sia viziato da irregolarità del procedimento notificatorio.


Nel primo commento (si veda “La Cassazione dà il via libera alla duplicazione della cartella di pagamento” dello scorso 27 settembre) tale pronuncia era stata criticata, posto che, per notificare due volte una cartella di pagamento, occorre, rigorosamente, rispettare i principi sanciti da vari anni dalla stessa Cassazione in tema di autotutela sostitutiva.

In altri commenti apparsi sulla stampa specializzata, è stato condivisibilmente affermato che la Corte di Cassazione non ha né sancito che la cartella di pagamento può essere notificata oltre il termine decadenziale, né che Equitalia possa omettere di rispettare il giudicato delle Commissioni tributarie, né, aggiungiamo noi, che il contribuente debba pagare due volte la stessa pretesa.

Tutto ciò è corretto, il punto dolente e a nostro avviso inaccettabile consiste nel fatto che l’emissione della seconda cartella di pagamento possa avvenire senza annullamento in autotutela della prima, in quanto, così facendo, la pretesa, per forza di cose, è duplicata.

Non esiste nessuna norma contemplante che l’emissione di un secondo atto uguale al primo notificato per correggere un vizio formale del primo comporti, automaticamente, la caducazione del precedente. Se così avesse inteso, la Corte avrebbe dovuto specificarlo.

La cartella di pagamento è un’intimazione ad adempiere, avverso la quale il contribuente, sempre se si tratta di liquidazione della dichiarazione e in certi casi se è riproduttiva dell’accertamento, può e deve contestare il merito della pretesa, presentando ricorso e sollevando tutti i motivi possibili.

Essa legittima misure cautelari decorsi sessanta giorni dalla sua notifica, comporta effetti sul blocco dei pagamenti delle P.A., non può essere notificata più volte, in quanto il mittente confida nel fatto che essa, prima o poi, vada a buon fine.
Vero è che la cartella di pagamento, del pari, potrebbe non andare mai a buon fine, ma è indubbio che la sua notifica comporti effetti giuridici plurimi e non trascurabili.

Esistono sentenze di Cassazione in senso diverso.

Come detto nell’intervento precedente, se si ammette la notifica plurima della cartella, da quando decorre il termine per il ricorso?
Se la prima cartella è annullata, è palese che il dies a quo coincide con la data di notifica della seconda cartella, ma se così non è diventa tutto più complicato: la rinotifica avviene per sanare un vizio formale, quindi, se il contribuente ricorre contro una prima cartella per vizio di notifica o per omessa sottoscrizione dell’atto, e se nella seconda tale vizio non c’è più, va da sé che il ricorso potrà concernere altri motivi, essendo il primo processo estinto per cessazione della materia del contendere.

La stessa cosa succede se è il giudice che annulla ad esempio per vizio di notifica, e la sentenza passa in giudicato: Equitalia può di certo rinotificare la cartella sanando la notifica, “ottemperando” al giudicato e fermi restando i termini di decadenza, e il contribuente indubbiamente non solo può ma deve ricorrere di nuovo.

Accogliendo ciò che ha detto la sentenza 16370, quindi ammettendo che Equitalia possa notificare due volte la cartella, nel primo processo l’atto rimane affetto dal vizio di notifica, in quanto non è stato annullato, mentre il secondo atto è chiaramente nullo per duplicazione d’imposta.

È quindi evidente che l’osservanza dei principi dettati in tema di autotutela sostitutiva giova, sotto questo punto di vista, non tanto al contribuente ma all’Agente della riscossione.

Si conclude mettendo in risalto che la Cassazione, con la sentenza 25167 del 2008, ha praticamente confermato quel che si è esposto, affermando testualmente che la tesi dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui non si ha nella specie duplicazione dell’imposizione ma semplice duplice notifica, è infondata, perchè non tiene conto della funzione anche impositiva della cartella, circostanza che realizza per forza di cose la duplicazione d’imposta.


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