L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 39, prende atto delle modifiche apportate dal DL 216/2011
L’art. 3 comma 2-bis del DL 40/2010 ha introdotto una sorta di definizione automatica dei processi tributari ultradecennali pendenti in CTC.
Tale norma prevedeva che, qualora il ricorso fosse stato iscritto a ruolo in primo grado da almeno dieci anni dall’entrata in vigore del DL 40/2010, e l’Amministrazione finanziaria fosse risultata soccombente in entrambi i gradi di merito, la lite, se pendente presso la CTC, sarebbe stata automaticamente definita, senza la necessità di alcuna istanza o versamento.
Con la circolare n. 39 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull’ambito applicativo della definizione, anche alla luce delle modifiche intervenute grazie al DL 216/2011, e ha rivisto le precedenti istruzioni fornite con la circolare n. 37/2010.
Si premette che la definizione delle liti in CTC è stata ritenuta non in contrasto con il diritto comunitario perché, a differenza di quanto era successo nel sistema dei condoni di cui alla L. 289/2002, con particolare riferimento al cosiddetto “condono tombale”, non si è in presenza di una rinuncia dello Stato all’imposizione, ma di disposizioni normative strumentali ad attuare l’economia processuale.
Uno dei requisiti affinché possa essere dichiarata l’estinzione del giudizio consiste nella duplice soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nelle pregresse fasi di merito. In relazione a ciò, il DL 216/2011 (applicabile solo alle liti ultradecennali in CTC e non a quelle pendenti in Cassazione) ha affermato che tale disposizione si interpreta nel senso che, nel caso di soccombenza, anche solo parziale, dell’Amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, “la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione”.
In merito a tale punto, si sostiene che la lite non è definibile se la decisione parzialmente sfavorevole all’Amministrazione in primo grado non sia stata esattamente confermata in secondo grado.
L’estinzione fa passare in giudicato la sentenza di secondo grado
Per ciò che riguarda la decorrenza della definizione, si afferma che rientrano nel suo ambito applicativo le controversie pendenti alla data del 26 maggio 2010, quindi non quelle in relazione alle quali, alla predetta data, risultava già depositato il dispositivo della decisione della CTC.
Il DL 216/2011 ha altresì sostenuto che “la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione”.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando anche la sentenza della Corte di Giustizia causa C-500/10, afferma che il passaggio in giudicato concerne la sentenza di secondo grado.
Nessun commento:
Posta un commento