giovedì 4 ottobre 2012
Senza iscrizione nel VIES si applica il regime delle "vendite a distanza"
L’identificazione in Italia è però inutile perché l’IVA è assolta con il reverse charge
Per effetto del regime introdotto dall’art. 21 del DL n. 78/2010, l’applicazione del principio di tassazione nel Paese di destinazione, proprio delle operazioni intracomunitarie, resta precluso in assenza di iscrizione nell’archivio VIES, così come nei 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di inizio attività o della richiesta di iscrizione.
Privilegiando la “forma” (iscrizione nell’archivio VIES) rispetto alla “sostanza” (natura intracomunitaria dell’operazione), l’IVA si considera dovuta nel Paese di origine, in palese violazione del principio di ripartizione della potestà impositiva che contraddistingue le operazioni intracomunitarie, come si evince agevolmente dalle ultime pronunce della Corte di Giustizia (causa C-587/10, VSTR e causa C-324/11, Tóth).
In base alla disciplina in esame, per le cessioni di beni con trasporto/spedizione in altro Paese UE, all’IVA assolta in Italia si aggiunge quella pretesa, nei confronti del cessionario, dal Paese di destinazione ai sensi dell’art. 16 del Reg. UE n. 282/2011, con il risultato di tassare due volte la stessa operazione.
Per contro, per i beni trasportati/spediti in Italia con partenza da altro Paese UE, la doppia imposizione è evitata – secondo l’Agenzia delle Entrate – applicando l’imposta nel Paese di origine, la quale però non è “neutrale”, siccome non rimborsabile al cessionario italiano per una duplice ragione: in primo luogo, perché riferita ad un’operazione che resta extraterritoriale (Corte di Giustizia, causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken e causa C-566/07, Stadeco) e, in secondo luogo, perché la normativa comunitaria (art. 4, lett. b, della Direttiva n. 2008/9/CE) nega il rimborso per le operazioni che siano o possano essere qualificate come cessioni intracomunitarie.
Non sempre, tuttavia, la cessione posta in essere dalla controparte estera è soggetta a IVA nel Paese di origine, come si verifica nell’ipotesi in cui la stessa rientri nel regime delle cosiddette “vendite a distanza” (di cui all’art. 40, commi 3 e 4, lett. b, del DL n. 331/1993), applicabile quando il trasporto/spedizione della merce è effettuato direttamente dal cedente o da terzi per suo conto, quindi, indipendentemente dalle modalità di organizzazione e di esecuzione della vendita (cfr. art. 11-quater, comma 1, del DL n. 35/2005).
Secondo l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, il cessionario nazionale deve essere considerato un “privato consumatore” se non iscritto nell’archivio VIES. Sarebbe, dunque, lecito attendersi che il fornitore comunitario, per le cessioni di importo superiore alla soglia di 35.000 euro annui, si identifichi in Italia direttamente, ex art. 35-ter del DPR n. 633/1972, ovvero per mezzo di un rappresentante fiscale.
L’obbligo di identificazione, imposto dall’art. 44, comma 4, del DL n. 331/1993, discende dal luogo impositivo delle cessioni in esame, “agganciato” al territorio italiano, in cui le stesse, per “finzione giuridica”, si considerano che abbiano origine; in pratica, le “vendite a distanza” effettuate in Italia hanno natura di cessioni interne e, quindi, non danno luogo ad acquisti intracomunitari (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.4.1).
In una situazione, per così dire, “normale”, la posizione IVA italiana della controparte estera dovrebbe fatturare tali cessioni addebitando la relativa imposta. Dato, tuttavia, che il cessionario è un soggetto passivo, la disciplina speciale delle “vendite a distanza” viene “sterilizzata” dalla disciplina ordinaria, vale a dire dall’obbligo generalizzato del reverse charge previsto per le operazioni (cessioni e prestazioni) territorialmente rilevanti in Italia poste in essere nei confronti di cessionari/committenti che agiscono in veste di soggetti passivi (art. 17, comma 2 del DPR n. 633/1972).
Sul punto, è stato infatti chiarito che, dal 2010, “l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia - rese da soggetti non residenti (ad eccezione di quelle rese per il tramite di una stabile organizzazione in Italia) - deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale” (cfr. circolare 37/2011, § 4.2 e risoluzione n. 89/2010).
In definitiva, la “trasformazione” della natura dell’operazione (da intracomunitaria a interna), quale effetto del regime delle “vendite a distanza”, risulta annullata dalla traslazione dell’obbligo d’imposta nei confronti del cessionario, che – di fatto – ripristina il regime IVA proprio delle operazioni intracomunitarie. Il risultato finale è, infatti, lo stesso, ossia la tassazione in capo al cessionario e questo dimostra, sul piano sistematico, l’incoerenza della disciplina introdotta dall’art. 21 del DL n. 78/2010.
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