giovedì 4 ottobre 2012
Commercialista centrale nella normativa 231
Il Consiglio nazionale ha dedicato agli ambiti di intervento del professionista un apposito studio, diffuso ieri con l’Informativa n. 74
Nella giornata di ieri, con l’informativa n. 74, è stato diffuso il documento “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista”, elaborato dalla Commissione di studio “Compliance aziendale” e approvato dal CNDCEC nella seduta del 13 settembre.
Al centro dell’attenzione la normativa 231, ormai in vigore da undici anni, ma soprattutto le numerose attività che il professionista deve porre in essere per supportare validamente il cliente che ad essa intenda adeguarsi. Il documento in esame muove, infatti, dalla necessità di far comprendere la centralità del ruolo del professionista (e, in modo specifico, del commercialista), le cui competenze economico-giuridiche risultano indispensabili ai fini di una corretta ed efficiente implementazione del sistema di compliance alla 231 nell’azienda.
A tal fine, lo studio evidenzia in primo luogo il fondamentale contributo del commercialista nell’attività di valutazione dei rischi propedeutica alla decisione di adozione del modello organizzativo, attività che necessariamente deve essere condivisa dai vertici aziendali, in quanto solo in questo modo è possibile sviluppare un progetto ritagliato sulla specifica realtà esaminata. Sul punto, il documento rimarca come il commercialista sia tenuto a rendere noto al proprio cliente che l’adozione del modello non è in sé obbligatoria, ma piuttosto opportuna, in quanto potenzialmente in grado di escludere l’azienda dall’applicazione delle pesanti sanzioni interdittive e pecuniarie previste dal DLgs. 231/2001. Parimenti, è compito del commercialista evidenziare ai vertici societari che l’adozione del modello può scongiurare eventuali profili di responsabilità civile in caso di applicazione delle sanzioni a causa dell’assenza del medesimo.
Particolare attenzione è dedicata all’analisi preliminare, volta a verificare il livello organizzativo dell’azienda e quello di attivazione dei protocolli, delle procedure, dei mansionari, delle deleghe di potere e quant’altro costituisca un fattore organizzativo già esistente (as is analysis). A conclusione di tale analisi, due sono i possibili scenari che il consulente si troverà ad affrontare: la realtà aziendale esaminata potrebbe rivelarsi esente da rischi (o quantomeno evidenziare un rischio al di sotto della soglia di accettabilità), ovvero il fattore di rischio potrebbe essere superiore al limite che l’azienda si è prefissato come accettabile. In quest’ultimo caso, l’adozione di un modello organizzativo si rende senz’altro opportuna.
Posto che il cliente abbia deciso di dotarsi del modello, sarà ancora compito del consulente valutare il da farsi, a seconda del livello di organizzazione aziendale esistente: in alcuni casi, infatti, il sistema di controllo interno potrebbe essere già soddisfacente e quindi necessitare semplicemente di essere integrato introducendo i requisiti previsti dal DLgs. 231/2001. In altre parole, il modello organizzativo non è separato rispetto al sistema di controllo interno dell’azienda che, ove esistente, va integrato e modificato per renderlo “231 compliance”. All’esito dell’analisi preliminare, il cliente dovrà essere in grado di valutare sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili la necessità di adozione del modello, mentre il commercialista avrà dati sufficienti per poter predisporre un preventivo del suo intervento professionale sulla base di una stima attendibile del lavoro che dovrà svolgere.
Mappatura dei processi a rischio per l’elaborazione dei protocolli
Altrettanto interessante risulta la parte del documento in cui è sviscerata l’attività del professionista inerente alla costruzione vera e propria del modello organizzativo; in particolare, la commissione “Compliance” dedica grande attenzione alla fase della mappatura dei processi a rischio 231, propedeutica all’elaborazione dei protocolli volti, appunto, alla riduzione di tale rischio-reato.
Ancora, non è trascurata l’esposizione delle funzioni, dei poteri e della responsabilità dell’organismo preposto alla vigilanza sul corretto funzionamento del modello organizzativo, giacché anche in questa fase il commercialista può fornire un contributo di evidente rilievo, rientrando senz’altro tra quei professionisti in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per svolgere le relative mansioni in modo corretto.
Lo studio in commento si sofferma, altresì, sull’attività di valutazione in ordine all’idoneità dei modelli organizzativi adottati dalle imprese che il commercialista potrebbe essere chiamato a svolgere nell’ambito di procedimenti attinenti all’applicazione da parte della magistratura del DLgs. 231/2001. In dettaglio, il commercialista potrebbe essere nominato quale consulente del giudice o di parte (impresa o PM) in conseguenza di procedimenti penali eventualmente avviati per la presunta commissione di reati previsti dal decreto. In tale delicato contesto, il documento cerca di individuare alcune linee guida, muovendo dalla giurisprudenza finora rinvenuta sulla materia.
Ugualmente interessanti appaiono, infine, gli spunti di carattere critico-propositivo aventi ad oggetto la certificazione dei modelli organizzativi (tema invero assai discusso negli ultimi anni), l’adozione dei modelli da parte delle società a partecipazione pubblica e dei partiti politici, nonché il compenso per il commercialista a seconda delle attività svolte in “ambito 231”.
Questi, in estrema sintesi, gli spunti di riflessione che la Commissione “Compliance” del CNDCEC offre nel suo documento, nel duplice tentativo di attribuire il giusto rilievo ad una normativa ancora troppo poco conosciuta da coloro che pur ne sono destinatari e, al contempo, di evidenziare le interessanti opportunità di intervento professionale ad essa connesse.
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