mercoledì 3 ottobre 2012

Dimissioni in bianco: le dimissioni del dipendente non sono più un atto “procedimentalmente” libero


La L. 92/2012 ha inteso tutelare la libertà negoziale del dipendente e il legittimo affidamento del datore di fronte al comportamento del lavoratore

A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012, le dimissioni del dipendente non sono più un atto “procedimentalmente” libero. Come noto, infatti, fino all’intervento riformatore, il dipendente a tempo indeterminato poteva liberamente recedere dal contratto rassegnando le proprie dimissioni: queste ultime erano qualificate come atto unilaterale recettizio, destinato, cioè, a perfezionarsi nel momento in cui fosse giunto a conoscenza del datore di lavoro, fatto salvo il differimento della decorrenza degli effetti del recesso alla scadenza del termine di preavviso contrattualmente previsto, in modo da evitare che la risoluzione immediata del vincolo contrattuale (al di fuori delle ipotesi di giusta causa) potesse determinare un pregiudizio per l’azienda.


La volontà di contrastare il fenomeno (a dire il vero, non così diffuso) delle dimissioni “in bianco” ha, invece, portato il Legislatore della riforma del mercato del lavoro ad introdurre un meccanismo volto ad asseverare la genuinità della volontà del lavoratore di dimettersi, anche al di fuori delle ipotesi legate alla genitorialità di cui al DLgs. 151/2001 (da sempre soggette ad una procedura di convalida dinnanzi al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro). Più precisamente, l’art. 4 della L. 92/2012, ai commi 17-22, prevede che, in generale, l’efficacia delle dimissioni presentate dal 18 luglio 2012 sia “sospensivamente condizionata” all’assolvimento, da parte del lavoratore, in alternativa, dei seguenti adempimenti:
- effettuazione della convalida presso la Direzione territoriale del Lavoro o il Centro per l’impiego ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi (in attuazione di tale norma, lo scorso 3 agosto Confindustria, CIGL, CISL e UIL hanno sottoscritto un accordo interconfederale, prevedendo che la convalida delle dimissioni possa essere validamente effettuata anche “in sede sindacale”);
- sottoscrizione di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro, inoltrata dal datore di lavoro ai Servizi competenti tramite il modello UNILAV.

Qualora, poi, il lavoratore non si attivi per garantire l’efficacia delle proprie dimissioni, il datore di lavoro che voglia rendere efficace l’atto di recesso, entro 30 giorni, deve invitare il dipendente a presentarsi presso le sedi idonee per perfezionare la convalida ovvero a sottoscrivere la dichiarazione, attraverso una comunicazione scritta, cui deve essere allegata la ricevuta di trasmissione del suddetto modello e che può essere consegnata anche personalmente al prestatore. A questo punto, il lavoratore, entro 7 giorni dall’invito (sovrapponibili al periodo di preavviso), può:
- effettuare la convalida o sottoscrivere la dichiarazione, facendo acquisire, con l’avveramento della condizione sospensiva, efficacia alle dimissioni;
- non aderire all’invito, provocando comunque, per espressa previsione di legge, la risoluzione del rapporto;
- revocare, con comunicazione scritta, le dimissioni, facendo valere il proprio diritto al “ripensamento”. In tale ipotesi, il contratto di lavoro, se interrotto per effetto dell’atto di recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione di revoca. Allo stesso modo, trascorsi i 30 giorni, l’inerzia sia del lavoratore che del datore di lavoro nel trasmettere la comunicazione contenente l’invito priva di ogni effetto le dimissioni e determina la prosecuzione del rapporto lavorativo.

Come si legge nella Relazione illustrativa, le nuove disposizioni si propongono, in verità, di tutelare sia la libertà negoziale del lavoratore, sia il legittimo affidamento del datore di lavoro di fronte al comportamento del dipendente: si prevede, dunque, una procedura di sollecito alla validazione delle dimissioni, attivabile dallo stesso datore di lavoro interessato a rendere efficaci tali atti. Intervenendo su questo punto in risposta ad un quesito, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha di recente affermato che l’invito del datore di lavoro (a presentarsi presso le sedi competenti per la convalida o a sottoscrivere la dichiarazione attestante la volontarietà dell’atto) non deve essere inoltrato al lavoratore successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (individuata nella data di scadenza del periodo di preavviso), ma può essere effettuato anche immediatamente dopo il ricevimento della lettera di dimissioni. In altri termini, si sostiene che il datore di lavoro possa attivarsi subito dopo essere venuto a conoscenza dell’intendimento del lavoratore, inviando il modello UNILAV ai Servizi competenti, in modo da poter allegare la ricevuta di trasmissione all’invito destinato al lavoratore. Infatti, se è vero che, in base alla legge, la comunicazione di cessazione deve essere inoltrata entro i 5 giorni successivi, nulla vieta di effettuare una comunicazione in cui sia indicata, come data di risoluzione del rapporto, una data successiva.

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