venerdì 5 ottobre 2012
Direzione e coordinamento: il controllo rende difficile la prova contraria
Per superare la presunzione di direzione e coordinamento, va provata la conoscenza dell’inesistenza di tale attività in capo ai danneggiati
La sentenza 14 settembre 2012 del Tribunale di Prato – già oggetto di esame per i profili attinenti alla responsabilità del collegio sindacale – fornisce interessanti chiarimenti anche in relazione alla responsabilità da attività di direzione e coordinamento.
L’art. 2497 c.c. – sottolinea in via preventiva il Tribunale di Prato – prevede una forma di responsabilità da inquadrare nello schema di cui all’art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana) e imperniata sui seguenti caratteri: l’avere esercitato un’attività di direzione e coordinamento; in funzione esclusivamente di un interesse imprenditoriale proprio o di un soggetto terzo; in violazione di principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale; cagionando ai soci o ai creditori delle società controllate un danno individuato, quanto ai primi, nel pregiudizio alla redditività o al valore della partecipazione sociale e, quanto ai secondi, nella lesione all’integrità del patrimonio sociale. Tale responsabilità ricade, ai sensi dell’art. 2497 comma 1 c.c., sulla società o sull’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento. Il secondo comma, peraltro, chiama in causa, in via solidale, chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. Salvo prova contraria, inoltre, l’attività di direzione e coordinamento di società si presume nel caso di società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c. (art. 2497-sexies c.c.).
A fronte di ciò, l’art. 2497-bis c.c. è finalizzato a rendere conoscibile ai terzi la presenza di un’attività di direzione e coordinamento, ponendo precisi obblighi informativi in capo agli amministratori della società “controllata”. In particolare, occorre indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento si è soggetti negli atti e nella corrispondenza, nonché procedere ad iscrizione presso specifica sezione del Registro delle imprese, nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono tali indicazioni (o che le mantengono nonostante il venire meno dei presupposti) sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi. La società, inoltre, deve esporre, in apposita sezione della Nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. Parimenti, occorre indicare nella Relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati. In un simile contesto normativo, osserva il Tribunale di Prato, nell’ipotesi in cui la società controllante abbia tenuto un comportamento volto a confermare di fronte ai terzi le risultanze del sistema informativo predisposto dall’art. 2497-bis c.c., la prova contraria in grado di superare la presunzione dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo di cui all’art. 2359 c.c. non può riguardare il solo fatto oggettivo dell’assenza di un’attività di direzione e coordinamento, ma anche il fatto soggettivo della conoscenza della mancanza di tale requisito in capo ai soggetti danneggiati ai sensi dell’art. 2497 c.c.
Amministratori coinvolti in caso di contributo materiale e soggettivo
A differenza degli amministratori della società controllata, inoltre, gli amministratori della controllante non hanno un obbligo generale di conservazione del patrimonio sociale della controllata nei confronti dei suoi creditori tale da rispondere delle condotte depauperative del patrimonio sociale poste in essere dagli amministratori della società controllata in assenza di uno specifico apporto concorsuale rispetto alle violazioni poste in essere da questi ultimi. Gli amministratori della società controllante, infatti, rispondono in solido con la stessa, in via aquiliana, per la lesione all’integrità del patrimonio della società controllata conseguente a condotte che costituiscono violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento alle quali abbiano preso parte o – sempre in via extracontrattuale – per aver concorso con gli amministratori della società controllata al depauperamento del suo patrimonio sociale. In entrambi i casi, comunque, considerato che lo schema di riferimento è quello aquiliano, non si può prescindere da un contributo materiale e soggettivo (quantomeno colposo), senza che gli amministratori della società controllante possano rispondere per il solo fatto di appartenere al cda di quest’ultima.
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