giovedì 4 ottobre 2012

Tirocinio ridotto retroattivo, ma almeno un anno deve essere svolto "post laurea"


La conferma arriva in una comunicazione inviata dal MIUR a tutti gli atenei, mentre sulla questione dei revisori bisognerà attendere ancora

Tra le lettere ricevute nella casella e-mail della Redazione, numerose – nel corso degli ultimi mesi – sono state quelle dedicate ai dubbi sul periodo transitorio del “tirocinio ridotto”. Una praticante commercialista dell’Ordine di Catania, ad esempio, poneva l’accento su una situazione alquanto diffusa: “È ormai chiaro – si legge nella lettera – che la misura ha effetto retroattivo. Quello che non è chiaro è cosa succederà a quegli iscritti che, pur avendo maturato già 18 mesi di Tirocinio, non hanno ancora conseguito la laurea magistrale”. La tirocinante si chiedeva, in particolare, quanti dei 22 mesi da lei accumulati potessero esserle riconosciuti.


Come noto, il tema della retroattività è stato oggetto di due pareri opposti da parte del Ministero della Giustizia: in un primo momento, lo stesso Ministero aveva smentito che la durata ridotta a 18 mesi potesse applicarsi anche ai tirocinanti iscrittisi prima del 24 gennaio 2012 (entrata in vigore del DL n. 1/2012, conv. dalla L. 27/2012); salvo poi, successivamente, fornire un’interpretazione opposta, a favore della retroattività della norma. Lato commercialisti, mancava però l’ufficializzazione di questo secondo parere da parte del MIUR, competente per il relativo praticantato.

La conferma è arrivata – ha fatto sapere il CNDCEC con l’Informativa n. 75 di ieri – lo scorso 27 settembre. Il Ministero dell’Istruzione ha infatti inviato indicazioni precise a tutti i rettori degli atenei, stabilendo che “possono essere ammessi all’esame di Stato tutti coloro che hanno compiuto 18 mesi di tirocinio professionale, anche se il tirocinio ha avuto inizio antecedentemente al 24 gennaio 2012”. Posto che, come previsto dalla norma, è possibile effettuare parte del praticantato contestualmente agli studi universitari, il MIUR ha sottolineato che “ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio non è sufficiente il mero compimento dei 18 mesi, ma è altresì necessario:
- che sia stata conseguita la laurea specialistica o magistrale;
- che dopo il conseguimento della laurea specialistica/magistrale sia stato compiuto 1 anno di tirocinio. Pertanto, il tirocinio svolto in convenzione potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi”.

Si risolve così quella che, secondo il Prof. Flavio Dezzani, Consigliere del CNDCEC delegato al Tirocinio, “è la situazione più diffusa, riguardante circa il 90-95% dei casi”. Il che significa, tornando all’esempio della praticante di Catania sopra riportato, che dei 22 mesi maturati nell’ambito del corso di laurea, soltanto 6 avranno valore ai fini dell’accesso all’esame di Stato, dovendo i restanti 12 mesi essere effettuati post laurea, presso uno studio professionale.

Equipollenza possibile solo dopo le elezioni di categoria
La confusione sugli aspetti operativi è, senza dubbio, il denominatore comune delle lettere ricevute dagli aspiranti commercialisti in questi mesi. Un disorientamento scaturito, spiega Dezzani, dalla mancanza di una disciplina transitoria espressa nel testo del decreto: “Il Legislatore – sottolinea – non ha voluto disciplinare il periodo transitorio per il tirocinio dei commercialisti, creando un apposito capo nel DPR attuativo come, invece, ha fatto per notai e avvocati. Il Consiglio nazionale si è battuto per averlo, ma il Ministero si è opposto”. Secondo Dezzani, il motivo risiede nell’ulteriore questione rimasta aperta, ossia il (tuttora) mancante riconoscimento dell’equipollenza con il tirocinio da revisore legale che, sulla base di norme comunitarie, deve durare 36 mesi: “Su questo aspetto – aggiunge Dezzani – il Ministero si è trovato in difficoltà e, dovendo al contempo risolvere anche il problema dell’equipollenza, ha preferito prendere la decisione più semplice e non risolvere nulla”.

Da tempo il tema è sul tavolo del Ministero della Giustizia, ma la situazione potrebbe cominciare a sbloccarsi, finalmente, soltanto tra una decina di giorni: “Il Ministero ha lasciato intendere – conclude Dezzani – che prenderà in considerazione il decreto per il riconoscimento dell’equipollenza dopo il 15 ottobre, perché non vuole che il decreto influenzi l’esito delle elezioni di categoria. Fino ad allora, sarà tutto fermo”.

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