giovedì 4 ottobre 2012

Per l’emersione dei lavoratori irregolari, datore in regola con i contributi


La circolare 48 dell’INAIL pone particolare attenzione alla regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo contributivo

Come noto, fino alle ore 24 del prossimo 15 ottobre, sarà possibile presentare la dichiarazione di emersione dei lavoratori irregolari stranieri, prevista dall’art. 5 del DLgs. n. 109/2012. Dopo i recenti interventi di prassi dei Ministeri interessati e dell’INPS, con la circ. n. 48/2012 anche l’INAIL ha fornito chiarimenti e istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi alla procedura di regolarizzazione e riconducibili all’ambito di sua competenza.


In tal senso, la circolare in argomento pone particolare attenzione a quanto previsto al comma 2 dell’art. 5 del DM 29 agosto 2012, in materia di regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo contributivo. Infatti, secondo la citata norma, il datore di lavoro deve dimostrare, all’atto della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione, di aver adempiuto agli obblighi in materia contributiva maturati per tutta la durata del rapporto di lavoro da regolarizzare (comunque non inferiore ai 6 mesi), fino alla stipula del contratto di soggiorno da effettuarsi presso il predetto Sportello Unico.
Nell’occasione, il datore di lavoro – non domestico – deve esibire le copie delle denunce Uniemens afferenti ai mesi oggetto della regolarizzazione, mentre è compito dello Sportello Unico richiedere, attraverso gli appositi canali telematici, il DURC al fine di accertare la regolarità e la correttezza dei versamenti sia contributivi che assicurativi del datore di lavoro.

Con riferimento agli adempimenti assicurativi, nella circ. n. 48/2012 si illustra come procedere da un punto di vista strettamente operativo.
Innanzitutto, si ricorda che l’azienda deve aprire un’apposita PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) per ciascun lavoratore straniero che si intende regolarizzare, ma presentando due diversi tipi di denunce a seconda che il datore di lavoro sia o meno già iscritto all’INAIL.
In sintesi, se il datore di lavoro è già in possesso di un codice ditta (già iscritto all’INAIL), deve presentare una denuncia di variazione, mentre in caso contrario (non iscritto all’INAIL), deve presentare una denuncia di esercizio.
A tal proposito, l’INAIL suggerisce di prestare sempre attenzione al codice ditta poiché, oltre ad essere uno dei dati necessari da indicare nel modello di emersione EM-SUB, è anche uno degli elementi essenziali per la richiesta del DURC da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

Tornando alle due denunce in esame, nella circolare si precisa che nei quadri “V4 premi” (per la denuncia di variazione) e “C Premi” (per la denuncia di esercizio), il datore di lavoro dovrà indicare nel campo “Ciclo lavorativo” sia la dicitura “Posizione assicurativa riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012” sia il cognome, il nome e il codice fiscale del lavoratore che si intende regolarizzare. In quest’ultimo caso, l’INAIL precisa che, in mancanza del codice fiscale, si deve indicare la data e lo stato estero di nascita del lavoratore.

Inoltre, la data di assunzione del lavoratore – ovvero la data di inizio del rapporto di lavoro irregolare – dovrà essere analoga a quella comunicata all’INPS ed, eventualmente, alla Cassa Edile qualora il datore di lavoro operi nel relativo settore. Una volta ricevuta la denuncia, l’Istituto assicurativo provvederà tempestivamente a comunicare al datore di lavoro l’importo del premio dovuto – senza l’aggravio di somme aggiuntive – che si dovrà versare tramite il modello F24.

Una parte significativa della circolare n. 48/2012 è, poi, dedicata alle modalità di richiesta del DURC da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione e il suo conseguente rilascio. In particolare, in linea con quanto affermato dall’INPS nella recente circ. n. 118/2012, anche l’INAIL ribadisce che si tratta – nel caso di specie - di un DURC “limitato”, poiché diretto ad accertare la regolarità degli adempimenti contributivi con esclusivo riferimento ai lavoratori da regolarizzare.
Si osserva quindi che il rilascio del certificato non rientra nell’ambito della disciplina ordinaria prevista dal DM 24 ottobre 2007 e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni in materia di invito alla regolarizzazione e di silenzio assenso.

Inoltre, il DURC in questione non è neppure interessato dalle disposizioni contenute nell’art. 5 del citato decreto, che prevedono l’attestazione di regolarità in caso di richiesta di rateizzazione, di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative e di istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito, nonché da quelle presenti nel successivo art. 8, afferenti alle cause non ostative al rilascio del DURC, come ad esempio nel caso di contenzioso amministrativo e giudiziario pendente.

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