giovedì 4 ottobre 2012

Professionisti ancora nel mirino dell’Antitrust


L’AGCM chiede di eliminare i riferimenti normativi all’adeguatezza del compenso rispetto a decoro professionale e importanza dell’opera

Nella segnalazione, richiesta dal Governo in adempimento di quanto prescritto dall’art. 47, comma 2 della L. 99/2009 e inviata anche al Parlamento, l’Antitrust ribadisce che l’apertura dei mercati e l’introduzione dei meccanismi concorrenziali sono ingredienti imprescindibili per stimolare la crescita e migliorare il benessere dei consumatori.


Innanzitutto, l’AGCM osserva che il nostro Paese, soprattutto per effetto delle direttive europee volte a instaurare il mercato unico, ha attuato un processo di liberalizzazione dei mercati, un tempo dominati da monopoli pubblici e privati, passando da un’economia connotata dalla predominante presenza dei poteri pubblici a un mercato concorrenziale, per effetto di un iter complesso e articolato, che, in alcune circostanze – tra le quali l’emanazione del decreto “Cresci Italia” di gennaio – ha subito rapide accelerazioni, facendo sì che il livello di apertura dei mercati, comparato a quello delle principali economie capitalistiche, crescesse in modo significativo, specie in alcuni settori.

Con riferimento ai servizi professionali, le norme introdotte negli ultimi anni hanno contribuito ad aprire il mercato dei servizi professionali regolamentati, con un insieme di misure che hanno condotto a: abolire l’obbligatorietà delle tariffe professionali e il divieto di pubblicità da parte dei professionisti; garantire il libero accesso alle professioni non regolamentate; ampliare pianta organica e dimensione geografica dei distretti dei notai; ridurre il periodo di tirocinio professionale a 18 mesi; introdurre il principio dell’eccezionalità delle limitazioni quantitative e territoriali alla professione; consentire la fornitura di servizi professionali anche attraverso società di capitali. Ma – si legge nella segnalazione – resta ancora molto da fare. Nell’ambito delle misure previste ancora da attuare, l’Autorità garante sottolinea la necessità di monitorare l’effettiva attuazione della riforma degli ordinamenti professionali, evitando passi indietro.

Al riguardo, destano non poche perplessità le osservazioni svolte in materia di compenso dei professionisti. L’Antitrust, infatti, muove più di un rilievo alla vigente disciplina, poiché evidenzia come la piena efficacia delle recenti norme liberalizzatrici risulterebbe ancora ostacolata dalla permanenza di riferimenti normativi all’“adeguatezza” del compenso del professionista rispetto al “decoro professionale” e all’“importanza dell’opera”. Il riferimento è, in primo luogo, all’art. 9, comma 4, del DL 1/2012 convertito, in base al quale, in ogni caso, la misura del compenso va adeguata all’importanza dell’opera e, conseguentemente, all’art. 2233, comma 2 c.c. che, sulle professioni intellettuali, prevede che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.

Sul punto, l’AGCM obietta che eventuali condotte dei professionisti o degli Ordini ispirate alle suddette norme potrebbero produrre, per l’effetto, una “reintroduzione surrettizia” delle tariffe di riferimento per le prestazioni professionali, vanificando la portata liberalizzatrice delle recenti misure normative. Inoltre, il riferimento all’“adeguatezza” della tariffa, oltre che estremamente generico, non è necessario per garantire la qualità delle prestazioni, a fronte del potere, in capo agli Ordini, di indagare sulla corretta esecuzione della prestazione nel suo complesso, secondo parametri qualitativi.

Da tali considerazioni discende la proposta operativa volta – o almeno questo è l’intento dichiarato nella segnalazione – a efficientare le norme che hanno introdotto la liberalizzazione delle tariffe professionali: eliminazione del riferimento all’adeguatezza del compenso e all’importanza dell’opera di cui all’art. 9 del DL 1/2012 e abrogazione dell’art. 2233, comma 2 c.c.

La proposta lascia quantomeno perplessi, soprattutto se in relazione alle motivazioni cui la stessa viene ricollegata. Appare inverosimile, infatti, che, parametrando il compenso a canoni quali “l’importanza dell’opera” o “il decoro della professione”, si possa, di fatto, reintrodurre in modo surrettizio un qualsiasi riferimento all’ormai abrogata tariffa professionale. I suddetti canoni sembrano piuttosto soddisfare l’esigenza – di carattere rigorosamente deontologico – di determinare in modo corretto il quantum di una determinata prestazione professionale.

Non a caso, con riferimento alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, il codice deontologico dispone all’art. 25 che il compenso, ancorché liberamente determinato dalle parti, sia “commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente”. Allo stato attuale, sono questi i parametri ineludibili e, presumibilmente, anche gli unici, stante la sopravvenuta assenza dei riferimenti che l’abrogata tariffa professionale, pur non essendo obbligatoria, era in grado di fornire: privare il professionista della possibilità di avvalersene, in nome di una pretesa ulteriore liberalizzazione, appare quantomeno illogico.

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