martedì 9 ottobre 2012
IMU degli enti non profit, bocciato il regolamento del Ministero
Il Regolamento IMU per gli enti non commerciali del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato bocciato dal Consiglio di Stato
Dopo che il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso al Consiglio di Stato, il 5 settembre 2012, lo schema di regolamento di attuazione dell’articolo 91-bis, comma 3, del DL n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012, la sezione Consultiva per gli Atti Normativi che si è adunata il 27 settembre scorso ha bocciato tale documento messo a punto dal Governo (si veda il Parere Consiglio di Stato 4 ottobre 2012 n. affare 07658/2012).
Per cercare di fare chiarezza, si ritiene utile riepilogare la disciplina IMU prevista per gli enti non commerciali.
L’art. 9 comma 8 del DLgs. 23/2011 stabilisce che alcune esenzioni richiamate dall’art. 7 comma 1 del DLgs. 504/92 (decreto ICI) si applicano anche all’IMU.
Con particolare riferimento alla lettera i) del citato art. 7, come modificata dall’art. 91-bis comma 1 del DL n. 1/2012, conv. L. n. 27/2012, è stabilito che sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati da soggetti di cui alla lett. c) dell’art. 73 comma 1 del TUIR (ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lett. a) della L. 20 maggio 1985 n. 222 (la citata lett. a) riguarda le attività di religione o di culto). La disposizione è già in vigore per l’anno 2012 senza ulteriori provvedimenti attuativi.
Dal 2013, invece, per gli immobili ad utilizzazione mista (commerciale e non) l’esenzione sarà riconosciuta solo sulla porzione di unità immobiliare nella quale si svolge un’attività di natura non commerciale.
La novità, contenuta nei commi 2 e 3 dell’art. 91-bis del DL n. 1/2012, distingue le due seguenti ipotesi di utilizzazione mista:
- al comma 2 i casi in cui è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale;
- al comma 3 i casi in cui non è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale.
Nel primo caso (comma 2), la frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale è esente da IMU, mentre al suo complemento, sede dell’attività istituzionale svolta con modalità anche o solo commerciali, ovvero di attività commerciale tout court, in quanto porzione di immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale, l’esenzione non compete e si applicano le disposizioni già destinate in passato, dall’art. 2 commi 41, 42 e 44 del DL n. 262/2006, conv. L. n. 286/2006, alle unità immobiliari che, pur essendo funzionalmente e redditualmente autonome, erano censite unitamente a più ampie unità immobiliari classificate nel gruppo E (si trattava, ad esempio, dei negozi siti negli aeroporti, censiti unitamente a questi ultimi, sebbene dotati di un grado di autonomia funzionale e reddituale atto a supportarne l’autonoma iscrizione in Catasto con attribuzione di rendita). Occorrerà quindi che il possessore dell’immobile denunci in Catasto, quale autonoma unità immobiliare dotata di rendita (mediante la procedura DOCFA di cui al DM n. 701/1994), la porzione della più ampia, originaria unità immobiliare, che non risulta interessata dall’esenzione.
Tornando al secondo caso (comma 3), quello per cui, si ricorda, non è possibile individuare la parte di immobile ove si svolgono attività non commerciali, l’esenzione sarà riconosciuta in proporzione allo svolgimento dell’attività no profit (con modalità non commerciali), sulla base di apposita dichiarazione.
Lo schema di regolamento che è stato oggetto di consultazione da parte del Consiglio di Stato riguarda proprio quest’ultima ipotesi (contemplata dal comma 3) e, in particolare, la definizione delle modalità e delle procedure relative a detta dichiarazione e degli elementi rilevanti per l’individuazione del rapporto proporzionale (dell’utilizzazione non commerciale dell’immobile). Come rilevato dal Consiglio, il regolamento contenuto in un decreto ministeriale deve limitarsi a quanto demandato dal comma 3 dell’art. 91-bis del DL n. 1/2012, in quanto il potere regolamentare deve essere espressamente conferito dalla legge. Nel caso specifico, infatti, al Ministero non è demandato di dare generale attuazione alla nuova disciplina dell’esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali, come invece sarebbero le disposizioni del regolamento ministeriale che specificherebbero la natura non commerciale di un’attività. Tali profili, invece, potranno essere oggetto di un altro intervento normativo oppure essere lasciati all’attuazione in sede amministrativa sulla base dei principi generali dell’ordinamento interno e di quello dell’Unione europea in tema di attività non commerciali.
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