giovedì 4 ottobre 2012
Le operazioni prive di adeguate garanzie chiamano in causa il collegio sindacale
Il Tribunale di Prato individua una serie di ipotesi nelle quali il controllo di legalità sostanziale dei sindaci non risulta correttamente effettuato
Il collegio sindacale che – a fronte di concessione di finanziamenti a società controllate in perdita, invio di un ammontare particolarmente elevato di merci ad un cliente e vendita di un immobile sociale in assenza di apposite garanzie, affitto d’azienda deliberato in presenza di conflitto di interessi in capo a due componenti del cda – non attiva i poteri ad esso riconosciuti, risponde, in solido con gli amministratori, dei danni derivati alla società.
Sono queste le indicazioni desumibili dalla sentenza 14 settembre 2012 del Tribunale di Prato.
Con riferimento al controllo sull’amministrazione – premette la sentenza in commento – la legge impone, in primo luogo, al collegio sindacale il dovere di controllare l’osservanza della legge e dello statuto non solo da parte dell’organo amministrativo, ma di tutti gli organi sociali. Il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione assume una portata particolarmente ampia, esteso a qualsiasi aspetto dell’attività di amministrazione e di gestione, nonostante l’art. 2403 comma 1 c.c., come modificato dalla riforma del diritto societario, non parli più di “controllo” sull’amministrazione, ma di “vigilanza” sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Circa l’intensità del controllo sindacale sull’attività amministrativa, la diatriba tra controllo di mera legalità e controllo di merito (con un sindacato esteso anche a valutazioni di opportunità) è superata dall’opinione che qualifica il controllo dei sindaci come controllo di legalità sostanziale, che non consente una valutazione del merito delle scelte gestionali, ma ha per oggetto fatti e omissioni conseguenti alla violazione di doveri incombenti sugli amministratori.
I sindaci, in particolare, devono controllare gli aspetti di legittimità delle scelte poste in essere dagli amministratori e verificare altresì la correttezza del procedimento decisionale degli stessi. Più precisamente, essi devono verificare che gli amministratori non compiano operazioni estranee all’oggetto sociale, in conflitto di interessi con la società, manifestamente imprudenti o azzardate o che possano compromettere l’integrità del patrimonio sociale. Controllo di legalità sostanziale che trova diretto riscontro, tra l’altro, nel diritto all’impugnativa delle deliberazioni (sia assembleari che consiliari) invalide e che si integra con la prescritta cadenza (ogni novanta giorni) delle riunioni del collegio (art. 2404 c.c.) e con la partecipazione dei sindaci alle adunanze del cda, del comitato esecutivo e dell’assemblea (art. 2405 c.c.).
Ebbene, il controllo sull’amministrazione non può dirsi adeguato, innanzitutto, nel caso di finanziamenti concessi in favore di società controllate o collegate in perdita. Condotta che costituisce sicuramente un atto di grave imprudenza, dal momento che risulta compromessa l’integrità del patrimonio sociale; circostanza della quale i sindaci avrebbero ben dovuto rendersi conto, opponendosi alla concessione di ulteriori finanziamenti soprattutto successivamente all’emersione della perdita del patrimonio sociale.
Anche l’operazione di invio di un ammontare particolarmente elevato di merci ad un cliente in assenza di apposite garanzie – comportamento manifestamente imprudente degli amministratori – avrebbe dovuto essere rilevata ed “ostacolata” dai sindaci; tanto più ove si consideri che l’anomalia della situazione era stata colta anche dagli impiegati, che avevano chiesto spiegazioni ai loro superiori.
Altrettanto evidente risulta la violazione del dovere di diligenza che i sindaci avrebbero dovuto tenere nel controllo sull’operato degli amministratori nel caso della vendita di un immobile della società in assenza di adeguate garanzie circa il pagamento del prezzo da parte dell’acquirente estero ed in mancanza di un’approfondita consulenza legale.
Conflitto di interessi da rilevare e delibera da impugnare
Identiche conclusioni, infine, sono formulate con riguardo ad un’operazione di affitto d’azienda rispetto alla quale il collegio sindacale non solo ometteva di eccepire l’assenza di garanzie da parte dell’affittuario, ma, soprattutto, non rilevava il fatto che il cda procedeva alla deliberazione dell’operazione in presenza di un conflitto di interessi di due amministratori, che non si erano astenuti. Tale delibera, inoltre, risultava adottata con il voto favorevole di soggetti legati da rapporto di parentela o di coniugio con gli amministratori titolari dell’interesse in conflitto. I sindaci, quindi, avrebbero dovuto segnalare non solo la contrarietà ai principi di corretta amministrazione dell’operazione con la quale il complesso aziendale veniva concesso ad un soggetto privo di affidabilità, ma avrebbero dovuto evidenziare altresì la presenza di un conflitto di interessi di alcuni consiglieri e, eventualmente, impugnare la delibera ai sensi dell’art. 2391 comma 3 c.c. Nulla di tutto ciò si riscontrava nel caso di specie, dove, anzi, i sindaci esprimevano addirittura un parere favorevole all’operazione.
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