Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 settembre 2010 n. 45, per le attività rimpatriate a seguito dell’adesione allo scudo fiscale (ex art. 13-bis del DL 78/2009) l’esonero dalla presentazione del modulo RW è definitivo sempre che le medesime attività siano detenute in Italia ovvero siano oggetto di deposito, custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente (“rimpatrio giuridico”). Per quanto riguarda le attività oggetto di regolarizzazione, invece, l’esonero della compilazione del modulo RW non è definitivo, in quanto, permanendo all’estero, le stesse rimangono assoggettate agli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale.
In dottrina, è stato osservato che l’esonero dal monitoraggio fiscale in caso di rimpatrio si giustifica in quanto l’intermediario finanziario italiano assume l’incarico di ricevere in deposito o in amministrazione i beni rimpatriati, indipendentemente dal luogo di effettiva collocazione delle attività e assume l’obbligo di applicare le ritenute, le imposte sostitutive e di effettuare le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta d’acconto ovvero delle operazioni suscettibili di produrre redditi imponibili non assoggettati al prelievo. Si tratta, in particolare, in quest’ultima fattispecie, delle segnalazioni da rendere nell’ambito del modello 770.
Ne consegue, quindi, che l’esonero permane fino a quando il bene è amministrato dall’intermediario italiano. Esso viene meno se il bene esce dal circuito degli intermediari residenti e torna ad essere nella piena disponibilità del contribuente attraverso il possesso diretto all’estero o l’intestazione ad intermediari esteri al di fuori di rapporti di custodia o amministrazione riferibili ad intermediari italiani.
Risulta pacifico poi che, affinché una partecipazione possa considerarsi detenuta in Italia, non è sufficiente che il contribuente concluda un contratto di deposito in cassetta di sicurezza presso una banca italiana, presso la quale depositi le attività patrimoniali; ciò in quanto tale contratto non rende possibile all’intermediario di portare a termine gli adempimenti fiscali relativi al controllo delle stesse.
Alla luce di quanto illustrato, nel momento in cui, a seguito dell’interruzione del rapporto la propria fiduciaria, la partecipazione in un soggetto estero entra nella disponibilità del contribuente senza che venga depositata presso un altro intermediario residente, essa torna ad essere considerata come un’attività finanziaria detenuta all’estero. La stessa circ. Agenzia delle Entrate n. 45/2010 e le istruzioni al modello UNICO 2012 spiegano che sono oggetto di segnalazione le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, salvo che le medesime non siano amministrate da un intermediario residente.
Deve essere assolta anche l’IVAFE
Tale impostazione sembra confermata anche da quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in merito all’IVAFE e all’applicazione dell’imposta di bollo ordinaria.
L’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) è dovuta, a partire dal periodo d’imposta 2011, per le attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia (art. 19 comma 18 del DL 201/2011 e Provv. Agenzia delle Entrare 5 giugno 2012, § 5).
Sono soggette all’imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione.
In merito all’IVAFE, autorevole dottrina ha precisato che la detenzione all’estero si verifica, ad esempio, quando la persona fisica custodisce o ha depositato l’attività finanziaria presso un intermediario non residente o mediante intestazione a fiduciaria non residente o in una cassetta di sicurezza o nella propria abitazione.
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 2 luglio 2012 n. 28, non si considerano, invece, detenute all’estero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente). Le attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o di gestione con un intermediario residente sono soggette all’imposta di bollo di cui all’art. 13 commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del DPR 642/72 e sulle stesse non è dovuta l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Tale passaggio deve essere interpretato nel senso che le attività finanziarie estere sopracitate possono essere considerate detenute in Italia quando scontano l’imposta di bollo; diversamente, esse risultano soggette all’IVAFE.
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