Per la Cassazione, rilevante il rilascio di fideiussioni anche a società prive di garanzie e già in stato di dissesto
Risponde di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2 del RD 267/42) l’amministratore di una società cooperativa – fallita nel 2001 ed avente ad oggetto sociale la concessione di fideiussioni relative ad obbligazioni assunte dai soci nei confronti dei terzi fornitori – che, nonostante la perdita del capitale sociale, non solo prosegue l’attività, ma rilascia fideiussioni anche a società prive di garanzie e, talvolta, già in stato di dissesto. A precisarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza 11 ottobre 2012 n. 40183.
Nel caso di specie, a fronte delle condotte sopra ricordate, l’imputato, in esito all’affermazione di responsabilità da parte sia dei giudici di primo grado che d’appello, proponeva ricorso per Cassazione sulla base, tra gli altri, dei seguenti motivi: erronea applicazione dell’art. 223, comma 2, n. 2 del RD 267/42, in relazione all’art. 2449 c.c. vigente all’epoca dei fatti, dal momento che la norma era da mettere in relazione alla fattispecie meno grave di bancarotta semplice, di cui all’art. 224 del RD 267/42, ed essendo richiesto per il più grave delitto contestato il dolo specifico; mancanza di motivazione in ordine alla prospettata “abolitio criminis”, dal momento che il citato art. 223 del RD 267/42 era stato reputato integrato dal previgente art. 2449 c.c., abrogato in esito alla riforma del diritto societario.
Tale norma, si ricorda, precludeva agli amministratori, una volta verificatosi un fatto determinante lo scioglimento della società, la possibilità di intraprendere “nuove operazioni”. Si tenga presente, peraltro, che, con la riforma del diritto societario, si è ritenuto di porre una limitazione al potere di gestione della società, al verificarsi di una causa di scioglimento, non più basata sul concetto, ambiguo, di “nuova operazione”, ma sulla strumentalità o meno alla conservazione del valore dell’impresa sociale. È stato quindi sancito in via legislativa che, nel periodo considerato, l’attività della società continua ad essere attività d’impresa, ma necessariamente “finalizzata” alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
Già prima della riforma, comunque, si tendeva ad interpretare l’art. 2449 c.c. nel senso che consentisse comunque il compimento di operazioni volte alla “conservazione” del patrimonio sociale, precludendo solo gli atti che risultassero fonte di nuovo rischio per l’impresa.
Ad ogni modo, la Suprema Corte reputa infondati i motivi di impugnazione evidenziati.
Il tentativo di far rientrare la responsabilità penale connessa alla violazione dell’art. 2449 c.c. nella fattispecie di cui all’art. 224 del RD 267/42 è reputato errato, dal momento che tale responsabilità si era ravvisata non esclusivamente per siffatta violazione, ma per tutti i comportamenti dell’amministratore, costituenti veri e propri abusi (risultava, tra l’altro, la concessione di fideiussioni a soci in misura nettamente eccedente il capitale versato e con una somma irrisoria se comparata all’entità della fideiussione). Il complesso dell’attività posta in essere appariva preordinato a truffare i creditori, emergendo chiaramente la volontà di non onorare le successive richieste di adempimento. La condotta risultava finalizzata al pregiudizio dei creditori ed al vantaggio dei soci-debitori della cooperativa, con conseguente decozione della cooperativa medesima; un dolo specifico, quindi, ultroneo rispetto alla fattispecie contestata, per la quale, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, è sufficiente anche solo quello generico.
Emerge, allora, che la violazione dell’art. 2449 c.c. costituiva solo uno dei comportamenti dolosi determinanti il fallimento. In tale situazione, la condotta integra la bancarotta fraudolenta da operazioni dolose e non la più mite bancarotta semplice, non essendosi affatto al cospetto di mere operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, ma di numerose operazioni, connotate da dolo specifico, che hanno cagionato il fallimento.
Continuità normativa tra le disposizioni del codice civile
Quanto al riferimento a norme abrogate (ovvero all’art. 2449 c.c. ed all’art. 2516 c.c., che rendeva il primo applicabile nell’ambito delle cooperative), la Suprema Corte ribadisce, in primo luogo, come all’amministratore non siano state contestate solo violazioni di norme, ma anche comportamenti dolosi che hanno cagionato il fallimento. Con specifico riguardo all’art. 2449 c.c., poi, sottolinea come, tra le norme del codice civile in materia societaria previgenti e quelle attualmente in vigore, vi sia una continuità normativa.
Ciò è vero anche per le norme in materia di cooperative, perché l’art. 2519 c.c., sostituendo il previgente art. 2516 c.c., ha confermato l’applicabilità delle norme sulle spa alle cooperative. Quindi – conclude la Suprema Corte – gli obblighi degli amministratori previsti dal vecchio testo dell’art. 2449 c.c. sono previsti anche nel nuovo assetto del diritto societario.
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