lunedì 8 ottobre 2012

La PEC per velocizzare le procedure concorsuali


Introdotta la tecnologia telematica nei rapporti fra creditori e curatore

Tra le novità introdotte dalla bozza del “Decreto Crescita 2.0”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre scorso, vi sarebbero anche quelle in materia di “Giustizia Digitale” (Sezione VI della bozza). In particolare, l’art. 17 riguarderebbe ulteriori modifiche alla L. fall. (oltre al DLgs. 270/99, relativo all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), con disposizioni volte a velocizzare le comunicazioni nelle procedure concorsuali e, conseguentemente, a contenere i costi per la gestione di dette procedure.

Per raggiungere tale fine si è ricorso alla tecnologia telematica, e, nello specifico alle comunicazione tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Innanzitutto, viene stabilito che il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il decreto di convocazione saranno notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo PEC del debitore risultante dal Registro delle imprese ovvero dall’“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti” di prossima costituzione. La costituzione sarebbe prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo PEC del ricorrente. Se non risulta possibile la notificazione per via telematica o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto dovrà essere eseguita di persona (ex art. 107, comma 1, del DPR 1229/1859) presso la sede risultante dal Registro delle imprese. Se neanche tali modalità possono essere attuate, il perfezionamento della notifica avviene mediante il deposito dell’atto nella casa comunale della sede risultante dal Registro delle imprese (art. 15 L. fall.).

A tal proposito, si fa presente che l’art. 5 della bozza estenderebbe l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC di cui all’art. 16 del DL 185/2008, oltre alle imprese costituite in forma societaria già previste, anche alle imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Tenute al deposito della PEC presso l’ufficio del Registro delle imprese competente saranno anche le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale entro, però, il prossimo 31 dicembre 2013. In caso di inadempimento, l’ufficio del Registro delle imprese che riceverà una domanda di iscrizione, al posto dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., provvederà alla sospensione della domanda per 3 mesi, in attesa della sua integrazione con l’indirizzo PEC.

La telematizzazione viene, poi e in generale, imposta per regolare il flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento), tra commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preventivo) e tra commissario liquidatore e creditori (nella liquidazione coatta amministrativa).
Si segnala, fra l’altro, l’introduzione alla L. fall. del nuovo art. 31-bis, rubricato “Comunicazioni del curatore”, ai sensi del quale le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni posti a carico del curatore saranno effettuate all’indirizzo PEC dagli stessi indicato nei casi previsti dalla legge. È a carico del curatore l’obbligo di conservare i messaggi PEC inviati e ricevuti in pendenza della procedura e, comunque, per il periodo di 2 anni dalla chiusura della stessa.

Il curatore dovrà comunicare, in sede di avviso ai creditori e agli altri interessati, fra l’altro, la partecipazione al concorso, con PEC, ove l’indirizzo dei destinatari risulti dal Registro delle imprese o dall’Indice nazionale degli indirizzi PEC. In ogni altro caso, la comunicazione sarà effettuata a mezzo posta o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. L’avviso conterrà anche l’avvertimento ai creditori dell’obbligatorietà dell’indicazione della PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura (art. 92,  comma 1, L. fall.).
Inoltre, la domanda di ammissione al passivo va trasmessa per via telematica direttamente all’indirizzo PEC del curatore (art. 93 L. fall.) e così per la trasmissione della domanda di insinuazione tardiva (art. 101 L. fall.). Allo stesso modo per la comunicazione all’indirizzo PEC dei creditori da parte del curatore del progetto di stato passivo (art. 95 L. fall.) e dell’esito del procedimento di accertamento del passivo (art. 97 L. fall.).
Invio all’indirizzo PEC dei creditori, poi, del decreto sulla previsione di insufficiente realizzo (art. 102 L. fall.) e della comunicazione del deposito del progetto di riparto (art. 110 L. fall.).
Infine, PEC per la comunicazione ai creditori della proposta di concordato fallimentare (art. 125 L. fall.) e dell’approvazione della proposta al proponente e ai creditori dissenzienti (art. 129 L. fall.).

Al fine di uniformare le novità introdotte in tema di procedure concorsuali di cui alla L. fall., sarebbe stato previsto un adeguamento delle norme contenute nel DLgs. 270/99 in relazione al ricorso alla PEC per le comunicazioni o le istanze nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

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