venerdì 5 ottobre 2012

Legittima la rettifica della detrazione IVA in caso di furto di beni


La Corte Ue ha ricordato che la rettifica va operata in presenza di «modificazioni» intervenute successivamente alla dichiarazione dell’IVA

La Corte di Giustizia, con sentenza 4 ottobre 2012, procedimento C-550/11, chiarisce che l’art. 185, par. 2, dir. 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni tributarie nazionali la rettifica della detrazione dell’IVA operata a monte al momento dell’acquisto di beni, qualora il contribuente sia stato “vittima di un furto” dei beni stessi il cui autore non sia stato identificato.


La pronuncia trae origine da una società di diritto bulgaro attiva soprattutto nella produzione e vendita di bevande alcoliche e non alcoliche, nonché nel commercio di prodotti alimentari. A seguito di un controllo documentale effettuato tra il 1° agosto 2005 e il 30 settembre 2010, il servizio di riscossione competente per territorio procedeva alla rettifica dell’imposta da versare per il mese di gennaio 2007. La rettifica veniva confermata con avviso di maggiore imposta del successivo 14 gennaio 2011.

La principale tesi difensiva della società viene così sostenuta: “le merci […] oggetto dell’avviso di maggiore imposta de quo erano stati sottratti a seguito di un furto verificatosi nei locali della società”.
In via preliminare, i giudici chiariscono che il sistema della detrazione è “inteso a sollevare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche”, così garantendo la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle attività medesime, purché queste siano, in linea di principio, soggette all’imposta.

Logico corollario, ai fini della detraibilità dell’IVA a monte, è l’utilizzazione che viene fatta di tali beni o di tali servizi, ovvero per essi prevista. In funzione di ciò, viene parametrata la detrazione iniziale cui il contribuente ha diritto e l’entità di eventuali rettifiche.
Ne consegue che il meccanismo della rettifica è parte integrante del sistema di detrazione ed è volto “ad istituire un rapporto stretto e diretto tra il diritto alla detrazione dell’IVA operata a monte e l’utilizzazione dei beni o dei servizi […] per operazioni tassate a valle” (cfr. sentenza Centralan Property, cit.).

Il ragionamento della Corte si articola poi in un passaggio fondamentale in relazione al sorgere dell’obbligo di rettifica della detrazione dell’IVA. In particolare, l’articolo 185, par. 1, della direttiva prevede il principio secondo cui la rettifica dev’essere operata quando modificazioni degli elementi presi in considerazione ai fini della determinazione dell’importo della detrazione medesima siano intervenute successivamente alla dichiarazione dell’IVA. Per l’effetto, qualora un bene sottratto non possa più essere utilizzato dal contribuente per operazioni tassate a valle, ne consegue che “il furto costituisce una modificazione di tal genere” e determina la rettifica della detrazione dell’IVA operata a monte.
Tuttavia, in deroga al principio sancito dal par. 1 della direttiva, il successivo par. 2 prevede, al primo comma, che non occorre procedere a rettifica, inter alia, in caso di “furto debitamente provato“. A termini del secondo comma di quest’ultima disposizione, tale deroga riveste carattere facoltativo.

Rettifica in tutti i casi di furto di beni per cui sia ammessa la detrazione
In linea di principio, gli Stati membri possono legittimamente prevedere la rettifica della detrazione in tutti i casi di furto di beni per i quali sia ammessa la detrazione, e ciò a prescindere dal fatto che le circostanze del furto siano state interamente acclarate o meno.
La deroga, tuttavia, essendo facoltativa, consente agli Stati membri di subordinarla ad ulteriori condizioni, nel rispetto della finalità sottesa al sistema della detrazione e della sua rettifica, ossia consentire il recupero dell’imposta solo se, a valle, vengono effettuate operazioni imponibili.

Dato che il furto determina l’ammanco dei beni, che non possono quindi essere utilizzati per realizzare operazioni soggette a IVA, i giudici comunitari concludono affermando che, una volta accertata l’assenza dei beni, è legittimo rettificare la detrazione operata all’atto dell’acquisto se il contribuente è stato vittima di un furto il cui autore non sia stato identificato.

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