giovedì 4 ottobre 2012
Per i compensi giudiziali, meglio il preventivo in forma scritta
Per il CNDCEC, alla luce del DM 140/2012, l’assenza di prova del preventivo costituisce elemento di valutazione negativa da parte del giudice
Il CNDCEC, con l’Informativa n. 73 di ieri, 3 ottobre 2012, è tornato sul tema dei compensi del professionista, illustrando la normativa sul punto.
In particolare, il Consiglio nazionale ricorda che, in attuazione dell’art. 9, comma 2, del DL 1/2012, il Ministero della Giustizia ha emanato il DM 20 luglio 2012 n. 140, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia (si veda “In Gazzetta Ufficiale i parametri guida per i compensi giudiziali” del 23 agosto 2012).
Parametri a cui il giudice farà riferimento per la liquidazione del compenso, non potendo più richiamare le tariffe professionali ormai abrogate (art. 9, comma 1, del DL 1/2012).
L’art. 1, comma 7, del DM 140/2012 ha precisato, però, che le soglie numeriche o in percentuale fissate, sia nei minimi che nei massimi, non sono comunque vincolanti per la liquidazione stessa.
Il decreto, come detto, riguarda le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia. Specifiche disposizioni sono state dettate in relazione alle seguenti figure professionali: avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai, professionisti dell’area tecnica, nelle quali rientrano le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.
Il decreto trova applicazione solo “in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso” (art. 1, comma 1, primo paragrafo, del DM 140/2012).
In merito, il CNDCEC – nell’Informativa in commento – ha fatto due precisazioni.
Innanzitutto, ribadisce l’opportunità e l’importanza dell’elaborazione del preventivo di massima di cui all’art. 9, comma 4, del DL 1/2012, in forma scritta (in tal senso, cfr. anche la Nota informativa n. 21/2012, si veda “Preventivo sul compenso, per il CNDCEC «consigliabile» la forma scritta” dell’8 marzo 2012).
Infatti, anche se non vi è alcuna prescrizione normativa sul punto, la forma scritta sembra assumere un certo rilievo alla luce dello stesso DM 140/2012, che, all’art. 1, comma 6, prevede che “l’assenza di prova del preventivo di massima (...) costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.
Possibile determinazione del compenso a sfavore del professionista
Si tratterebbe, insomma, di una “valutazione negativa” del giudice, che verrebbe ad incidere sulla determinazione del compenso a sfavore del professionista in caso di ricorso all’autorità giudiziaria.
Infine, per quanto riguarda l’ambito di applicazione temporale della normativa sopra richiamata, il CNDCEC fa presente che, secondo l’art. 41 del DM 140/2012, le disposizioni del decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, prevista per il 23 agosto 2012.
Per gli incarichi conclusi o assunti ante 24 gennaio 2012 (data di abrogazione delle tariffe professionali) rimane ferma – così in conclusione il CNDCEC – l’applicazione delle precedenti tariffe professionali.
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