lunedì 15 ottobre 2012

Deroghe per i contratti a termine nelle start up innovative


In base al DL Crescita 2.0, per i primi 4 anni il ricorso a tale contratto viene "liberalizzato"

Creazione di un ambiente favorevole alla crescita e al rilancio della competitività, alla maggiore occupazione, in particolare giovanile, e all’attrazione di talenti e capitali dall’estero. Forte ancoraggio all’innovazione tecnologica e necessità di strutturarsi secondo modalità organizzative di tipo flessibile e dinamico, che rendano la gestione più semplice e meno onerosa. Sono queste, in sintesi, le finalità e le caratteristiche delle nuove imprese “start up innovative” introdotte dal decreto “Crescita 2.0”, con implicazioni anche sul piano dell’organizzazione delle risorse umane.


Centrale, a quest’ultimo riguardo, torna ad essere la figura del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Tale contratto è già stato oggetto dei significativi interventi – per molti aspetti contraddittori – della L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro: si ricorderà, infatti, come, da un lato, la volontà di valorizzare il lavoro subordinato a tempo indeterminato (“contratto dominante”) abbia indotto il riformatore ad introdurre rigidità e a rendere meno appetibile il ricorso al lavoro a termine; dall’altro, come le innegabili esigenze di flessibilità delle imprese nell’attuale congiuntura economica si siano tradotte in norme che, al contrario, risultano rendere più semplice l’uso del contratto a tempo determinato e ridurre il contenzioso, pur nel rispetto di determinati limiti e oneri procedurali (c.d. flessibilità “regolamentata”).

L’art. 28 del nuovo DL per la crescita prosegue su questa strada: attraverso l’introduzione di deroghe al DLgs. 368/2001 – anche nelle parti già modificate dalla riforma – “plasma” la disciplina del contratto a termine in funzione delle peculiarità delle start up innovative, per favorire l’assunzione di lavoratori da parte di quest’ultime. Ciò per i primi 4 anni dalla data di costituzione di una start up oppure per il più limitato periodo (di 4, 3 o 2 anni) previsto per le società di capitali già costituite e riconosciute come start up in quanto risultate in possesso dei necessari requisiti.

Durante tale lasso di tempo, innanzitutto, il ricorso al contratto a tempo determinato viene “liberalizzato”: si stabilisce, infatti, che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono necessariamente essere sottese all’apposizione del termine, “si intendono sussistenti” – con conseguente osservanza del “vincolo causale” di cui all’art. 1, comma 1 del DLgs. 368/2001 – per il solo fatto che il contratto venga stipulato da una start up per lo svolgimento di attività inerenti all’oggetto sociale della medesima (consistente nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico).

La norma in esame fissa, quindi, gli specifici limiti di durata minima (6 mesi) e di durata massima (36 mesi) di tale contratto, aggiungendo che:
- entro il predetto limite di durata massima, possono essere stipulati, tra le stesse parti, successivi contratti a termine senza il rispetto dei c.d. periodi “cuscinetto” (ossia senza l’osservanza degli intervalli che, ai sensi all’art. 5, comma 3, del DLgs. 368/2001, devono intercorrere tra un contratto e l’altro ai fini della riassunzione a termine del medesimo lavoratore) e anche senza soluzione di continuità;
- in deroga al predetto limite di durata massima, un ulteriore contratto a termine può essere stipulato, tra gli stessi soggetti, fino ad una durata complessiva del rapporto di 4 anni, purché la sottoscrizione avvenga presso la DTL.

Esenzione delle start up dal contributo addizionale dell’1,40%
Altro incentivo è rappresentato dall’esenzione delle start up dal contributo addizionale dell’1,40% previsto dall’art. 2, comma 28, della L. 92/2012, con decorrenza 1° gennaio 2013, a carico dei datori di lavoro per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

Vengono poi dettate disposizioni volte a contrastare eventuali usi distorti della normativa di favore, prevedendosi la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a fronte della prosecuzione o del rinnovo di contratti a termine nonostante il decorso del periodo massimo di durata di 36 mesi (o 4 anni) ovvero per la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d’opera o professionale. In altri termini – si legge nella Relazione illustrativa – una volta superato il predetto termine di durata massima, si passa automaticamente al rapporto a tempo indeterminato ed è escluso che la collaborazione possa altrimenti continuare con altre fattispecie di lavoro subordinato ovvero – come sembrerebbe ovvio, del resto, in base ai principi generali, anche in mancanza di un’espressa previsione – con fattispecie di lavoro “fittiziamente” autonomo.

Analogamente, la conversione a tempo indeterminato è prevista qualora un contratto a termine sia stato stipulato, avvalendosi delle disposizioni derogatorie sopra considerate, da una società priva dei requisiti di start up innovativa.
È fatta salva, naturalmente, l’ipotesi in cui risultino rispettate le condizioni previste dalle disposizioni ordinariamente vigenti per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento, infine, in generale, ai lavoratori assunti dalle start up, l’art. 28 del DL delinea una particolare disciplina del trattamento retributivo (costituito da una parte fissa, che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, legata all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o ad altri parametri di rendimento concordati tra le parti), lasciando spazio anche all’intervento della contrattazione collettiva e all’autonomia delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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