La circolare M.E.F. al punto 13 nel disciplinare i rapporti
tra IMU e imposte sui redditi prevede che relativamente agli immobili non
locati l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali
dovute sui redditi fondiari. Ci si chiede se ciò determini che in sede di
dichiarazione dei redditi (MOD 730 o Unico) il contribuente pur indicando gli
immobili posseduti nel quadro RB, gli stessi non saranno tassati nel quando RN
(modello Unico) o nel modello 730-3 (Modello 730).
Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 D.Lgs. n.
23/2011, l'IMU sostituisce non solo l'ICI, ma anche la componente fiscale
immobiliare diretta e cioè l'IRPEF e relative addizionali comunali e regionali,
ma solo per gli immobili non locati.
Tale aspetto, oltre che oggetto di analisi da parte del Ministero con la citata circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, è stato approfondito dall'Assonime nella circolare n. 14 del 28 maggio 2012.
In particolare, nella circolare Assonime è stato fatto notare che "tale effetto di sostituzione con l'IRPEF comporta, in via generale, che gli immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato gratuito e quelli utilizzati promiscuamente dal professionista) o non affittati sono soggetti solo ad IMU; mentre gli immobili locati o affittati sono gravati tanto da IMU quanto da IRPEF.
Per i terreni non affittati, peraltro, occorre tener conto delle previsioni
dell'art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011, il quale dispone che il
reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR continua ad essere assoggettato
alle ordinarie imposte erariali sui redditi; ne consegue che per i detti
terreni l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali sulla quota
dominicale del reddito, mentre sulla quota di reddito agrario risultano ancora dovute
l'IRPEF e le relative addizionali.
Gli immobili esenti dall'imposta municipale propria restano soggetti alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, ove dovute".Basandosi sulla norma di legge e sui chiarimenti sin qui emanati, si può supporre che, nella dichiarazione Unico 2013 relativa ai redditi 2012 (o nel modello 730/2013), sarà previsto, nel quadro RB, un apposito codice (o rigo o altra accortezza) per indicare i redditi fondiari che, essendo stati assoggettati ad IMU nel 2012, non concorreranno alla determinazione del reddito imponibile sia ai fini IRPEF (quadro RN) che delle relative addizionali comunali e regionali (quadro RV).
Gli immobili esenti dall'imposta municipale propria restano soggetti alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, ove dovute".Basandosi sulla norma di legge e sui chiarimenti sin qui emanati, si può supporre che, nella dichiarazione Unico 2013 relativa ai redditi 2012 (o nel modello 730/2013), sarà previsto, nel quadro RB, un apposito codice (o rigo o altra accortezza) per indicare i redditi fondiari che, essendo stati assoggettati ad IMU nel 2012, non concorreranno alla determinazione del reddito imponibile sia ai fini IRPEF (quadro RN) che delle relative addizionali comunali e regionali (quadro RV).
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